Lo scorso 27 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 – Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell´euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.
Il summenzionato Decreto ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).
In particolare:
– ha aggiunto il secondo e terzo comma all’art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;
– ha modificato il testo dell’art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.
Fonte: ASSO231