Il decreto emanato il 15 giugno 2016 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze dispone le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, finanziati dalle risorse del fondo 2016-2018 per la bonifica dei beni contaminati da amianto istituito dal “Collegato Ambientale” (legge 28 dicembre 2015, n. 221).
Ed è proprio a questa legge che fa riferimento l’art. 1 del decreto stabilendone l’oggetto appunto nelle disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica, in particolare:
a) tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta;
b) modalità e termini per la concessione del credito d’imposta;
c) disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
d) determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio;
e) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo.
Beneficiari saranno del credito d’imposta saranno gli imprenditori che faranno interventi di bonifica dall’amianto nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Verranno rimossi dagli edifici lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi ad uso civile e industriale in amianto, sistemi di coibentazione industriale in amianto.
La bonifica consiste nella rimozione e smaltimento nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il credito d’imposta è del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica, oltre alle spese per consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute (non inferiori a 20.000 euro per intervento e non superiori a 400.000 euro per impresa) e comunque non oltre i 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Le spese devono risultare sostenute da apposita attestazione rilasciata dai soggetti indicati dall’art. 3.
La domanda per il riconoscimento del credito d’imposta va presentata, esclusivamente tramite la piattaforma informatica sul sito del Ministero dell’Ambiente, dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto 15 giugno 2016 e fino al 31 marzo 2017. L’art. 4 indica le modalità e i contenuti della domande e la documentazione da presentare. Oltre all’ammissibilità in base ai requisiti, il credito d’imposta verrà concesso secondo l’ordine di presentazione delle domande (cui verrà dato riscontro entro 90 giorni) e fino all’esaurimento del limite di spesa complessivo di 17 milioni di euro.
Il credito d’imposta è suddiviso e utilizzato, esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17), in tre quote annuali di pari importo. Nel decreto 15 giugno 2016 sono indicate anche le modalità di inserimento nella dichiarazione dei redditi.
DM Ambiente 15 giugno 2016 (GU 17 ottobre 2016, n. 243)
Fonte: IPSOA Quotidiano Sistema Sicurezza Ambiente